LE MINIERE NELL’ANTICO DIRITTO SICULO
Il diritto romano governò la Sicilia fin dal tempo in cui divenne provincia di Roma e le tradizioni giuridiche romane ebbero nell’isola lunga ed ininterrotta persistenza. Secondo la più antica legislazione romana le miniere e le cave di qualunque specie ( metalla ) appartenevano ai proprietari dei fondi, ove esse si rinvenivano ( metalla privata ), rimanendo proprietà dello stato quelle coltivate nell’ager publicus ( metalla publica ). In Sicilia si sono trovate le prime tracce delle coltivazioni minerarie risalenti al 200 a.C. I Romani utilizzarono lo zolfo in medicina e mescolandolo ad altre materie combustibili, ne fecero per primi uso bellico.
Narrano gli antichi storici ( Tacito, Svetonio ), che l’imperatore Tiberio volle attribuire al suo erario le miniere rinvenute nei fondi privati; questo provvedimento, fu ritenuto molto esorbitante e dopo la sua morte la legge relativa non ebbe esecuzione. L’antico rigido principio dell’accessione, che prevalse nel diritto dell’epoca classica subì, in seguito, notevoli modifiche e limitazioni.
Ciò era comprovato da varie costituzioni, tra queste particolarmente importante : degli imperatori Valentiniano e Valente, 365 d.C., con cui fu riaffermata la libertà di coltivare le miniere nei fondi privati, imponendo agli esercenti di vendere allo stato il minerale scavato ad un prezzo fissato. Gli imperatori Graziano, Valentiniano II, Teodosio nell’anno 382 d .C. sancirono che ognuno poteva scavare pietre e marmi nei fondi altrui, purché avesse pagato la decima al fisco e la decima al proprietario del suolo.
Nel Medio Evo, il sistema feudale introdotto dai Normanni e mantenuto dalla dominazione Sveva, sancì che le miniere, furono comprese fra le regalie del Principe e come tali escluse dalle feudali concessioni. Federico II costituì a favore del fisco il monopolio dei minerali e del sale. Particolarmente attive furono negli scorsi secoli le escavazioni di zolfo, minerale che, in Sicilia, presentava ricchi giacimenti e che fu esportato largamente a partire dagli inizi del secolo XVIII. Norme speciali regolarono l’apertura delle miniere di zolfo. I baroni proprietari dei feudi dovevano chiedere istanza alla magistratura finanziaria competente, per conoscere entro un determinato termine se la nuova zolfara, che si voleva aprire, potesse nuocere ai vicini.
La stessa magistratura faceva eseguire a periti non sospetti una relazione per accertare che la nuova zolfara avesse la distanza di mezzo miglio dalle terre circostanti di proprietà di altri feudatari, inoltre, le fornaci per la fusione dello zolfo dovevano interrompere le operazioni nei mesi da maggio ad agosto, per abbassare la presenza di acido solforico che arrecava danno alle colture circostanti ( a norma del Dispaccio Patrimoniale del 28 marzo 1757 ). Verso la fine del secolo XVIII, il fisco patrimoniale di Sicilia avanzò la pretesa di riscuotere dai possessori di miniere di zolfo la decima del prodotto, sostenendo che tutte le miniere erano di proprietà del demanio.
Vari reclami furono avanzati dai produttori di zolfo ed infine il re Ferdinando I di Borbone, uniformandosi al parere espresso dal tribunale del Real Patrimonio, decise che i possessori di miniere dovevano prestare all’Erario regio la somma di dieci onze per ogni permesso minerario richiesto. I dati fin qui esposti ci danno una prima idea dell’importanza che ha avuto da sempre l’estrazione mineraria per il fabbisogno erariale delle dinastie che si sono susseguite in Sicilia.
Geologo Alfio Calabrò
Prof.ssa Ermelinda Ciaurella